43. ATTIVITA'
SUBACQUEA E CERTIFICAZIONE MEDICA
Molti sono coloro che
praticano l’attività subacquea “ricreativa”, ma l'impegno a cui
l'organismo è sottoposto durante la pratica di questo sport è tale che
necessita di un perfetto stato di buona salute e di efficienza fisica.
Per verificare la propria efficienza fisica ed evitare rischi di
patologie più o meno gravi, è opportuno sottoporsi, prima di
intraprendere l'attività subacquea, e poi periodicamente, ad un
controllo medico con il quale si possono evidenziare eventuali
controindicazioni.
Il controllo medico, in
Italia, è obbligatorio per tutti coloro che praticano “attività
sportiva agonistica” e “non agonistica organizzata” (cioè con società
sportive, enti di promozione sportiva, nelle palestre, eccetera), ma la
visita medica necessaria per questo tipo di attività è molto diversa da
quella sufficiente per l’attività “non agonistica”.
In ogni caso, se un adulto,
dopo aver trascorso un inverno sedentario, decide di tirare fuori
l’attrezzatura scuba e di incominciare una stagione di immersioni,
sarebbe bene che effettuasse prima un po’ di attività fisica aerobica e
che si sottoponesse ad un controllo medico preventivo dell'efficienza
cardiaca, respiratoria, muscolo-tendinea ed articolare, per prevenire
incidenti talvolta molto seri.
Vediamo allora chi può
effettuare la visita specialistica e quali sono le modalità di
esecuzione e gli accertamenti clinici e strumentali obbligatori.
A) Visita per l'idoneità
alla pratica di sport agonistico
Può essere effettuata solo
dagli specialisti in medicina dello sport operanti in strutture
autorizzate (in alcune regioni esistono degli albi regionali dove sono
iscritti gli specialisti e le relative strutture autorizzate).
Lo specialista deve
effettuare una visita completa, comprendente la raccolta dell'anamnesi
(la storia clinica, anche familiare) dell'atleta e l'esame dei grandi
apparati (respiratorio, cardiaco, muscolo-scheletrico).
Gli esami clinici e
strumentali da effettuare sono i seguenti:
1. esame spirografico, con
determinazione della capacità polmonare statica e dinamica e della
massima ventilazione volontaria
2.
elettrocardiogramma a riposo
3.
elettrocardiogramma dopo
esecuzione di Step Test (che consiste nel salire e scendere su un
gradino di altezza variabile (30 cm per i bambini, 40 cm per le donne,
50 cm per gli uomini) al ritmo di 120 movimenti al minuto, per un tempo
di 3 minuti); sulla base di questo test deve essere calcolato l'I.R.I.
(indice rapido di idoneità), che fornisce informazioni sulla capacità di
recupero dell'atleta
4.
esame completo delle urine
(che deve essere eseguito obbligatoriamente da un laboratorio di
analisi)
Per alcuni sport sono
previsti accertamenti accessori (ad es. per lo sport subacqueo è
obbligatoria la visita dello specialista otorinolaringoiatra; per lo sci
alpino e in particolare per la discesa libera, l’elettroencefalogramma,
la visita neurologica, ecc.).
Di ogni atleta il medico
deve conservare una scheda medica, con gli esami effettuati, per un
periodo di 5 anni dalla data della visita. La visita ha, solitamente
validità di 12 mesi (per alcuni sport di minor impegno fisico, come ad
esempio il tiro con l'arco, la validità è di 24 mesi).
Secondo quanto previsto dal
D.M. 18/2/1982 sulla tutela sanitaria delle attività sportive e dalla
circolare del Min. Sanità 31/1/1983, n. 7 per accedere alla visita
specialistica sia negli ambulatori ASL, sia negli ambulatori e studi
privati ove operano i medici specialisti in medicina dello sport
eventualmente iscritti all’elenco regionale, l’atleta deve consegnare
allo specialista una lettera di richiesta nominativa della società di
appartenenza (vedi il Mod. 1 sotto riportato), nella quale devono
comparire tutti i dati identificativi della società sportiva stessa
(nome, indirizzo, codici di affiliazione, ecc.). Tale richiesta (Mod. 1)
permette al soggetto di essere ammesso alla visita pagando la tariffa
stabilita dalla legge. Inoltre, essendo obbligatorio per il medico in
caso di SOSPENSIONE o NON IDONEITA' dell'atleta comunicare tale
situazione oltre che alla ASL, alla Regione, alla Federazione sportiva
di appartenenza e anche alla Società sportiva dell’atleta, permette di
ottemperare a tale obbligo di legge.
B) Visita per l'idoneità
alla pratica di sport non agonistico
In questo caso la
certificazione può essere effettuata (dopo una visita accurata, ma senza
obbligo di accertamenti clinici e strumentali) anche dal proprio medico
di base o dal pediatra di base, oltre che, ovviamente, dallo specialista
in medicina dello sport.
In caso di atleta minorenne,
è obbligatoria la presenza alla visita di un genitore, che deve tra
l'altro sottoscrivere una dichiarazione di consenso informato (Mod. 2).
La visita medico sportiva
non può essere effettuata al di fuori delle strutture autorizzate e
quindi non può esistere uno studio di medicina dello sport in una
struttura sportiva (palestra, piscina, ecc.) se non rispetta l’art. 22,
comma 4, del D.P.R. 22/7/1996 il quale prevede che “lo studio di
medicina dello sport situato in una struttura sportiva, deve avere
ingresso indipendente e deve essere completamente eliminata ogni
comunicazione tra le due strutture …”.
Al termine della visita lo
specialista rilascia una certificazione che può essere di:
1. IDONEITà,
in caso di assenza di controindicazioni alla pratica sportiva specifica.
2. NON IDONEITà,
in caso di presenza di controindicazioni assolute o temporanee alla
pratica sportiva specifica (la non idoneità deve essere comunicata dallo
specialista alla ASL di appartenenza dello studio, alla Regione, alla
Federazione sportiva ed alla Società dell’atleta, oltre, ovviamente,
all’atleta stesso).
3. SOSPENSIONE, se sono ritenuti
necessari ulteriori accertamenti strumentali per la formulazione del
giudizio (anche in questo caso, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di
accertamenti e in caso di omessa consegna degli stessi, la sospensione
deve essere comunicata alla ASL di appartenenza dello studio, alla
Regione, alla Federazione sportiva ed alla Società dell’atleta).
In caso di giudizio di NON
IDONEITà, l’atleta entro
30 giorni può fare ricorso alla commissione regionale all’uopo
istituita. Lo specialista a completamento dell’iter esecutivo e
burocratico, deve inviare alla ASL di appartenenza dello studio, ogni 6
mesi, l’elenco delle visite effettuate.
MODELLO 1
RICHIESTA VISITA MEDICA PER
IDONEITA' ALLO SPORT
AGONISTICO □ NON AGONISTICO □
(D.M. 18/2/1982; Circ. Min. Sanità
31/1/1983; Circ. n. 31 Regione Lazio 27/7/1999)
LA SOCIETA' SPORTIVA
.....................................................................................................
Sede Sociale:
Via......................................................................................................
.n. ...........
Città
............................................... C.A.P.
.......................................
Telefono................................................Fax..............................................................
Codice Fiscale o Partita
IVA Società Sportiva
...................................................................….
Codice Affiliazione
Federale......................................................................................
CHIEDE Visita Medico
Sportiva per IDONEITA' SPORTIVA ALLA PRATICA
AGONISTICA □ NON AGONISTICA □
DELLO
SPORT
.................................................................................................................
Per l'ATLETA:
COGNOME....................................................
NOME......................................................
Nato a
...........................................................
il
................................................................
Residente in
...............................................................
C.A.P. .........................................
Via
...........................................................................................
n. ...................................
Telefono
..........................................................................................................................
TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA
SOCIETA' SPORTIVA
Data
........................................
|
MODELLO 2
Il
sottoscritto
..................................................................
(esercente la patria potestà sul minore
..........................................................................................
dà il consenso alla pratica della specifica disciplina
sportiva agonistica e) dà il consenso alla effettuazione dei
relativi accertamenti di idoneità.
Firma.................................................................
IO SOTTOSCRITTO DICHIARO DI AVERE INFORMATO
ESATTAMENTE IL MEDICO DELLE MIE ATTUALI CONDIZIONI
PSICO-FISICHE, DELLE AFFEZIONI PRECEDENTI E DI NON ESSERE
MAI STATO DICHIARATO NON IDONEO IN PRECEDENTI VISITE
MEDICO-SPORTIVE DI LEGGE. INOLTRE, MI IMPEGNO A NON FARE USO
DI DROGHE RICONOSCIUTE ILLEGALI E DO ATTO DI ESSERE STATO
INFORMATO DEI PERICOLI DERIVANTI DAL FUMO DI TABACCO E
DALL'USO DI ALCOOL.
ESPRIMO INOLTRE, AI SENSI DELLA ATTUALE LEGGE
SULLA PRIVACY, IL CONSENSO A TRATTARE I MIEI DATI, PERSONALI
E SENSIBILI, PER LE FINALITà
CONNESSE ALLA MIA RICHIESTA DI IDONEITà
ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA, SECONDO LE MODALITà DI CUI ALLA SPECIFICA NORMATIVA IN MATERIA.
Firma del
dichiarante o (per i minori) dell'esercente la patria
potestà
………………………………………………………
Data ………………………………
|
Trovo molto interessante a questo
proposito l’articolo pubblicato su "Marescoop" il 4/11/2008 a firma del
dott. Carmelo Mastrandrea, che riporto qui sotto integralmente.
Ma quanto vale la vita di un subacqueo?
dott. Carmelo Mastrandrea (per concessione di
www.marescoop.com)
E’ innegabile, che in questi ultimi anni, la
barriera fra attività lavorativa professionale subacquea ed attività
subacquea amatoriale sportiva si sia sfumata sempre più, tanto da non
essere neppure apprezzabile in alcune tipologie di immersioni.
Se, per i professionisti della subacquea, è sempre
stata richiesta una idoneità fisica ed attitudinale, certificata da un
iter clinico-diagnostico ministeriale da ripetere annualmente, agli
aspiranti subacquei sportivi, per l’accesso ai corsi di brevetto,
raramente è richiesta una certificazione medica esaustiva, attestante
l’idoneità fisica-attitudinale alle attività subacquee!
Una prima considerazione da fare è che la
popolarità della subacquea, ha subito un incremento esponenziale, con il
risultato che un numero sempre maggiore di sportivi amatoriali si
cimenta con l’ambiente iperbarico, a cui si associano fattori
stressogeni quali freddo, scarsa visibilità, corrente, eccetera. In
queste condizioni, le capacità individuali di resistenza, sono messe
alla prova. A questo punto, è legittimo chiedersi se esiste un
monitoraggio preventivo sanitario delle condizioni di idoneità
psico-fisiche di questi subacquei. Sembrerebbe una domanda tendenziosa,
ma, in realtà, sono proprio i subacquei non professionisti a
disattendere, in parte od in toto, i controlli sanitari necessari.
Questo porta, inevitabilmente, lo sportivo ad un rischio più alto per
incidente subacqueo, non fosse altro che per i rischi intrinseci di
questo sport e per la possibilità che, in immersione, possano
manifestarsi patologie sottovalutate o, addirittura, non conosciute
dallo sportivo stesso.
Il D.M. del 18/02/1982 ex tabella B e la circolare
ministeriale n. 7 del 31/01/83, stabiliscono che il giudizio di idoneità
sportiva per i subacquei sia da considerare di tipo agonistico e,
quindi, la certificazione sia di competenza di un medico specialista in
medicina dello sport, dietro specifico iter clinico-diagnostico, che può
essere ampliato con esami accessori su “motivato sospetto clinico”. A
questa disposizione si attengono le federazioni aderenti al CONI, mentre
altre associazioni si sottraggono a questa normativa definendo i propri
iscritti “non agonisti”, in virtù del fatto che la denominazione di
agonista è “…demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti
sportivi riconosciuti…” (art.1, comma 2, del D.M. 18/02/1982).
Se si pensa che, il certificato medico agonistico,
frutto del protocollo diagnostico ministeriale, per l’attività
subacquea, appare, a molti specialisti, non soddisfacente o, quantomeno
limitato, cosa si deve pensare di un generico certificato di “stato di
buona salute”?
A completezza di quanto detto, ecco i tre iter
diagnostici ministeriali riassunti:
SUBACQUEI LAVORATIVI
1. Esame clinico
2. Visita ORL
3. Visita oculistica
4. RX Torace
5. Esame spirometrico
6. ECG.
7. Tempi di apnea
8. Prove psico-tecniche
9. Esame urine + Esame del sangue (emocromo,
glicemia, azotemia, VES, VDRL, gruppo AB0 Rh, enzimi epatici, fosfatasi
alcalina, bilirubinemia, sideremia, protidogramma)
SUBACQUEI SPORTIVI AGONISTI
1. Visita medica con valutazione ORL e del visus
2. ECG a riposo e sotto sforzo
3. Spirografia
4. Esame completo delle urine
SUBACQUEI SPORTIVI NON AGONISTI
1. visita del medico di base
Cosa spinge le principali didattiche ricreative a
disattendere il filtro dell’idoneità fisica? Forse la volontà di
snellire l’iter burocratico per accedere al corso di brevetto? Il
desiderio di far risparmiare al proprio aspirante subacqueo qualche
decina di euro per gli accertamenti sanitari? Oppure il desiderio di non
perdere i “supermarket” dei brevetti che sono i villaggi turistici? Non
bisogna dimenticare infatti, che nei villaggi turistici l’impiegato che,
magari per la prima volta si permette una vacanza simile, viene spinto a
cimentarsi in un corso subacqueo di sette giorni e, giocoforza,
l’idoneità è redatta dal medico in servizio al villaggio, il quale,
competente per quanto si voglia, è limitato nei mezzi e nella logistica.
A questo punto legittima è la domanda: “quanto
vale la salute di un aspirante subacqueo per queste didattiche”? Più
estesamente: quanto le didattiche sono disposte a sacrificare in
sicurezza per mantenere una fetta di mercato? E l’allievo è reso
consapevole dei rischi? Ognuno cerchi le proprie risposte!
LA
SUBACQUEA E LA VISITA MEDICA
di M.
Polacchini
La
verifica dello stato di salute del subacqueo è piuttosto sottovalutata
nella cd. subacquea “commerciale” e questo è senz’altro un fattore
critico per la sicurezza di un’attività che, almeno in ambito ricreativo
e se ben gestita, non è certamente da considerare “pericolosa”.
Gli “standards” delle
didattiche commerciali richiedono all’allievo una semplice
autocertificazione sui suoi precedenti medici e richiedono un
certificato medico soltanto in caso di risposta positiva ad una delle
domande contenute nell’anamnesi del modello di autocertificazione. Però
un’autocertificazione dell’allievo non è certamente esaustiva ed è
concepita unicamente per soddisfare un compromesso minimo tra sicurezza
del subacqueo, tutela legale dell’istruttore ed efficienza commerciale.
In particolare l’autocertificazione trascura un aspetto fondamentale e
cioè che la persona potrebbe anche non essere a conoscenza di alcune sue
condizioni patologiche asintomatiche, attuali o precedenti, che sono
incompatibili con l’immersione subacquea.
Anche le
didattiche federali non soddisfano pienamente l’esigenza di sicurezza
medica; infatti si limitano a richiedere un semplice “certificato medico
sportivo” che,comunque, è pur sempre meglio di un’autocertificazione.
Va poi considerato che
tutte le didattiche subacquee, in quanto tali, richiedono una
certificazione medica soltanto per l’iscrizione ai corsi; mentre non
prevedono assolutamente nulla per i sub brevettati per poter effettuare
le immersioni. Perciò un sub, una volta preso il suo brevetto OWD
allegando una certificazione o autocertificazione sanitaria, in teoria
sarebbe garantito a vita sulla sua salute per tutte le immersioni che
farà! Perciò, è solo il buon senso dell’istruttore e soprattutto del
subacqueo, che farà sì che periodicamente (almeno una volta l’anno) il
sub si sottoponga ad una visita medica per confermare che non sussistono
controindicazioni alla pratica dell’immersione sportiva.
Una
visita medica annuale che dia delle buone garanzie di sicurezza al
subacqueo sportivo dovrebbe una serie di accertamenti mirati per
garantire dal punto di vista clinico la sicurezza del sub in immersione.
E’ evidente che lo stress fisiologico dovuto all’esposizione prolungata
ad altre pressioni iperbarismo), oltre all’impegno caratteristico di
ogni attività in ambiente marino, rendono necessaria una valutazione
medica di maggior approfondimento rispetto ad una visita
sportivo-agonistica, per individuare eventuali patologie latenti
(asintomatiche) incompatibili con l’attività subacquea o la cui
manifestazione in immersione esporrebbe ad una inaccettabile condizione
di pericolo.
Pertanto, sarebbe consigliabile eseguire almeno ogni 2 o 3 anni un
“protocollo di idoneità” - oltre ad una visita annuale generica di
routine - e di ripeterlo, nel caso di inattività prolungata per un
periodo superiore ad un anno e, quanto prima, nel caso di conclamati
eventi patologici.
Il
protocollo è suddiviso in tre settori di specializzazione: pneumologico,
cardiologico e otorinolaringoiatrico e prevede anche un ciclo di analisi
di laboratorio focalizzate in particolare sull’aspetto pneumologico per
un’indagine accurata sulla funzionalità dell’organo maggiormente
esposto: i polmoni.
Sarebbe
consigliabile consultare uno specialista per ognuno dei tre settori e
sottoporre i risultati di tutte le valutazioni ad uno specialista in
medicina iperbarica o subacquea per un consulto finale.
Il
protocollo riportato qui sotto è stato concepito riferendosi all’iter
valutativo obbligatorio per i subacquei professionisti di alto fondale e
quindi, nell’ambito dell’attività subacquea ricreativa, rappresenta una
precauzione estremamente prudenziale; infatti la comunità subacquea
attualmente non riconosce l’assoluta necessità di questo ciclo di
accertamenti medici e nessuna didattica internazionale prevede queste
valutazioni nei propri “standards”.
Al giorno d’oggi l’immersione
sportiva è un’attività alla portata di
tutti (in Italia è praticata da oltre 300.000 persone!), in quanto ha
raggiunto livelli di sicurezza assoluti e, nonostante, la diffusione
crescente e la progressiva “commercializzazione” della subacquea,
l’incidenza percentuale di eventi critici è assolutamente minima
rispetto ad ogni altra attività sportiva. Tuttavia, date le particolari
condizioni fisiche e fisiologiche proprie dell’immersione subacquea in
apnea e con autorespiratore, gli accertamenti medici specialistici
contenuti nel “protocollo” rappresentano una precauzione da non
trascurare.
Il
protocollo di idoneità alla pratica dell’immersione subacquea sportiva
dovrebbe comprendere:
1) esame pneumologico, comprendente:
a) radiografia al torace, da effettuare
almeno una volta nella vita e indispensabile per l’identificazione di
patologie asintomatiche polmonari incompatibili con l’attività subacquea
(come ad es. la distrofia bollosa); b) spirometria (con particolare
attenzione al “volume residuo” e al suo rapporto con la “capacità
polmonare totale”), al fine di verificare una eventuale ritenzione
aerea, che è una condizione estremamente incompatibile con attività
subacquea per l’elevata esposizione a rischio di sovradistensione
polmonare.
2) esame cardiologico, comprendente:
a) elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo; b) esame cardiologico
clinico.
3)
accurata visita otorinolaringoiatrica.
4) esami
di laboratorio: esami del sangue e delle urine.
Certificati medici: le nuove linee guida
del Ministero
di Fabrizio de Francesco
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha emanato il D.M. 8
agosto 2014 contenente le nuove "Linee guida in materia di
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica".
Con l’occasione, ricordiamo i passaggi fondamentali di un iter
normativo, quello sui certificati medici nelle attività sportive, che si
è complicato dal 2012 fino ad oggi.
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in L. 9
agosto 2013, n. 98, aveva abolito l’obbligo di certificazione medica
per le attività ludico-motorie e amatoriali, già previsto dal D.M.
24 aprile 2013 il quale, a sua volta, costituiva l’attuazione mediante
regolamento del cd. "Decreto Balduzzi" (art. 7, comma 11, del D.L. 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8
novembre 2012, n. 189).
L’art. 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 è dunque la norma
attualmente in vigore e così stabilisce:
"1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la
pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario
nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è
soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e
amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di
base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di
base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti
necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma".
In questo quadro, le nuove linee guida riguardano solo l’attività
sportiva non agonistica, così come definita dalle norme sopra
richiamate e dunque interessano gli alunni che svolgono attività
fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di
fuori dall’orario di lezione, coloro che fanno sport presso società
affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non
siano considerati atleti agonisti) e chi partecipa ai Giochi sportivi
studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
In questi casi valgono le regole seguenti:
- il certificato può essere rilasciato dal medico di medicina
generale per i propri assistiti, dal pediatra di libera scelta per i
propri assistiti e dal medico specialista in medicina dello sport ovvero
dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI;
- il controllo deve essere fatto ogni anno ed il certificato ha
validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio;
- per ottenere il certificato sono necessari, in generale, l’anamnesi
e l’esame obiettivo con misurazione della pressione e di un
elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;
- per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di
rischio cardiovascolare e per chi, a prescindere dall’età, ha patologie
croniche conclamate che comportano un aumento del rischio
cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale
refertato annualmente;
- il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il
consulto di uno specialista.
Resta esclusa dalle linee guida l’attività ludico-motoria ed amatoriale,
per la quale l’originario "Decreto Balduzzi" e poi il regolamento
ministeriale del 24 aprile 2013 avevano introdotto un obbligo di
certificazione, ma che sono stati abrogati dal citato D.L. 21 giugno
2013, n. 69 (come confermato da una nota ministeriale dell’11 settembre
2013).
Ricordiamo che per attività ludico-motoria ed amatoriale – per la
quale non è previsto alcun obbligo di certificazione medica – si intende
quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni, individuale o collettiva, non occasionale,
finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico
della persona e non regolamentata da “organismi sportivi”.
Restano invece in vigore sia la disciplina particolare per l’attività
agonistica, regolata dal decreto ministeriale del 18 febbraio 1982,
sia la disciplina prevista dall’art. 4 del decreto ministeriale 24
aprile 2013 relativo alle attività di particolare impegno
cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline
associate o da Enti di promozione sportiva.
Questo è quanto. Comprendere esattamente in quale categoria si
possano collocare le attività subacquee e l’apnea non è chiaro e
sarà certamente oggetto di dibattito.
Al di là del tecnicismo legislativo, però, vogliamo ancora una volta
rilanciare quello che per noi è un fondamentale messaggio culturale e di
senso civico: l’accertamento delle proprie capacità fisiche e del
proprio stato di salute deve essere sentito dallo sportivo e dal
subacqueo non come un obbligo “burocratico” (o, peggio, come una
“scocciatura” o come un aggravio di costi), ma come un momento
fondamentale di tutela della propria salute e, conseguentemente, di più
consapevole ed appagante pratica dell’attività. Anche se è stato
abrogato l’obbligo di certificazione per la semplice attività
ludico-motoria e amatoriale, invitiamo tutti i subacquei a sottoporsi
a controlli medici idonei ed appropriati, presso centri di medicina
sportiva o presso gli specialisti in medicina subacquea ed iperbarica.
E non solo. Ricordiamo a tutti i professionisti del settore
(istruttori subacquei, guide, gestori di diving center e di scuole)
che, con i loro allievi e clienti, si instaura un rapporto di garanzia
in forza del quale i beni fondamentali della vita e della salute del
subacqueo sono posti sotto la tutela del professionista stesso.
Richiedere al cliente o all’allievo una certificazione medica idonea è
adempimento fondamentale per poter dire di aver rispettato gli obblighi
che nascono dal rapporto di garanzia e, in caso di incidente, per poter
dimostrare la propria diligenza, prudenza e perizia.
Ricordiamo infine che resta pienamente in vigore la disciplina del
“Decreto Balduzzi” sui defibrillatori (ora integrata anche dalle leggi
emanate da alcune regioni).
Su
www.salute.gov.it è disponibile il testo
integrale del documento.
http://www.diritto-subacquea.it/nuove-linee-guida-ministero/
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