32.
Regolamento d'attuazione del
Codice della nautica da diporto
Il
decreto n.147/08, in attuazione dell'art. 65 del Codice per la nautica
da diporto, ha introdotto interessanti novità per
quanto riguarda l’attività subacquea.
Decreto
Legislativo 8 luglio 2005, n. 171
CODICE DELLA NAUTICA
DA DIPORTO
e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005
- Suppl. Ord. n. 148)
Art. 65.
Regolamento di attuazione
1. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni
interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine
di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da
diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina
relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da
diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione
di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai
registri delle unità da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da
diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della
licenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti
di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta
e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della
persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese
quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e
alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di
iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di
iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a
gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione
alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare
durante la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
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DECRETO 29
luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto.
Capo III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio
per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio
individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati
nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei
imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in
caso di immersione notturna, di una luce subacquea
stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione
obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera
a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata
di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire
l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo
impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche
conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al
decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una
maschera di insufflazione, indipendentemente dalla
navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la
presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91.
Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il
galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento
metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, e' sufficiente un solo
segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie
gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque
metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di
separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla
verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di
posizionamento del subacqueo.
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